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REGISTRAZIONE

I Cantoni delegano ai Comuni

I Comuni godono di ampia libertĂ  decisionale

La Svizzera conta circa 3'000 aziende dell’acqua potabile autonome. La ragione è da ricercarsi nel fatto che l'approvvigionamento di acqua potabile rientra nell'ambito di competenza dei Cantoni, i quali delegano l'incombenza ai Comuni, i quali delegano spesso a propria volta tale compito a imprese private. In assenza di una precisa normativa in materia, infatti, i Comuni godono di un'ampia libertà decisionale circa l'aspetto organizzativo.

Ai Cantoni spetta essenzialmente il compito della supervisione e del coordinamento. Essi devono, inoltre, autorizzare il piano cantonale di approvvigionamento idrico (PCAI) a livello Comuni.

 

 

Regolamento per la fornitura dell'acqua potabile

Il regolamento per la fornitura dell'acqua potabile costituisce la base legale per la pianificazione, la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il rinnovamento degli impianti di approvvigionamento idrico a livello comunale. Disciplina gli aspetti finanziari, regola i rapporti tra fornitore e utente del servizio idrico e definisce in dettaglio gli aspetti elencati in basso.

  • Compiti dell'azienda dell’acqua potabile obbligo di fornitura
  • Gestione, organizzazione e responsabilitĂ 
  • Obbligo di allacciamento
  • Rapporti di proprietĂ 
  • Controllo e autorizzazione degli impianti domestici
  • Finanziamento, principi di tassazione e criteri di misurazione
  • ResponsabilitĂ  ed esclusione di responsabilitĂ 

 

 

Compiti dei Comuni

L'obiettivo fondamentale dell'azienda dell’acqua potabile è la fornitura continua di acqua potabile di prima qualità, a pressione e in quantità sufficienti.

Il Comune è responsabile, inoltre, dei seguenti aspetti

  • Piano generale di approvvigionamento idrico
  • Fornitura di acqua potabile in situazioni di emergenza
  • Regolamento per la fornitura dell'acqua potabile
  • Supervisione diretta di altri enti gestori
  • Sistema di garanzia di qualitĂ 
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