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In caso di sostituzione di un apparecchio a consumo di gas è sempre necessario valutare le condizioni di esercizio dell’impianto in base alle disposizioni della G1 in vigore (vedi G1, disposizioni transitorie, capitolo 17). La salvaguardia delle situazioni pregresse protegge unicamente impianti in funzione senza modifiche, realizzati secondo le prescrizioni in vigore al momento della loro installazione
La FAQ seguente tratta di un’eccezione in questo contesto.
In caso di sostituzione di un apparecchio di un impianto esistente, fintanto che non vengono apportate modifiche al sistema (carico termico nominale invariato, aperture di collegamento esistenti ognuna di 500 cm2 per locali da aerare di almeno 60 m3, condotto di evacuazione fumi, tenuta standard delle finestre) non è indispensabile praticare una seconda apertura conforme all’illustrazione 19.10.3.
La direttiva G1 della SSIGA contiene indicazioni sull’altezza minima dei condotti dei fumi oltre il tetto (capitolo 11.3). La regolamentazione straordinaria precedentemente in vigore per le caldaie a gas <40 kW e per gli apparecchi a consumo di gas che aspirano l’aria del locale di posa è abrogata (19.11.3.2/19.11.3.3).
All’indirizzo seguente è scaricabile una circolare sul tema:
Directive Gaz G1: Hauteur minimale des cheminees sur toit
Sì, è permesso.
Nella prossima rielaborazione della direttiva G1 questa soluzione sarà presentata come variante n° 5 nell’allegato degli esempi, come da illustrazione seguente.
il software Delta Gaz non è più disponibile, poiché la sua manutenzione e il suo sviluppo non sono più garantiti.
Lo strumento Excel della ditta Nussbaum che calcola secondo la direttiva G1, scaricabile qui, é una possibile alternativa.
http://www.nussbaum.ch/it/calcolo-della-perdita-di-pressione-excel-_content---1--1153.html
il dimensionamento delle aperture di decompressione viene effettuata secondo il metodo descritto nel capitolo 9.2.3.3.2.
In presenza di pareti sia di cemento armato sia di muratura per lo stesso locale, viene utilizzato il coefficiente meno favorevole (0,005).
La SSIGA ha inviato una circolare su questo tema ora scaricabile all’indirizzo:
2013-26f - Raccords démontables sur des conduites apparentes de gaz naturel
Inoltre, la SSIGA, congiuntamente alla SUVA, ha pubblicato la scheda tematica "Lösbare Rohrverbindungen an freiverlegten Erdgasleitungsanlagen bis 5 bar".
La scheda tematica è scaricabile all’indirizzo:
Giunti smontabili in condotte di gas naturale posate a vista fino a 5 bar
nel capitolo 13.3.1 "Prescrizioni generali" si legge: "Componenti non dimensionati per la pressione di prova (contatori, armature di sicurezza, apparecchi a gas ecc.) devono essere esclusi dalla prova".
Dapprima si procede alla prova di tutto l'impianto a 60 mbar. In seguito si collauda la condotta secondo i requisiti del capitolo 13.3.2 (le armature e gli apparecchi che non sono idonei per la prova di alta pressione ne vengono quindi esclusi).
Previo accordo con l'autorità antincendio competente, gli armadi possono essere provvisti di griglie di ventilazione che, in caso d'incendio, si isolino con una schiuma autosigillante.
Risposta: Previo accordo con l'autorità antincendio competente, gli armadi possono essere provvisti di griglie di ventilazione che, in caso d'incendio, si isolino con una schiuma autosigillante.
Nel caso di nuovi impianti e di modifiche edili che comportano variazioni dell'apporto di aria (p.e. nuove finestre più ermetiche), come pure in generale in caso di sostituzione dell'apparecchio, si devono rispettare i requisiti della direttiva G1 in vigore al momento delle operazioni.
Se si rinuncia all’allacciamento di tipo C1 per l’apporto di aria comburente direttamente dall’esterno, l’installazione ricade nella categoria tipo B (dipendente dall’aria del locale). Fondamentalmente, si deve chiarire con il produttore dell’apparecchio se questo tipo di installazione è idoneo per la caldaia. In caso affermativo, devono essere soddisfatti i requisiti della direttiva G1 previsti per le installazioni di tipo B. L’apporto di aria comburente dall’esterno deve provenire da un’apertura permanente non chiudibile. Una finestra a ribalta bloccata in posizione aperta non risulta generalmente idonea, poiché sussiste il pericolo che il congegno di blocco venga manomesso dall’utente in un secondo tempo.
A partire dal 1.1.2015 entra in vigore la nuova Direttiva antincendio AICAA. Di conseguenza, anche la Direttiva gas G1 subirà delle modifiche nei punti che fanno riferimento alla Direttiva AICAA o che sono stati ripresi dalla stessa.
Per quanto riguarda la Direttiva G1, il 2015 ne vedrà una revisione che terrà conto anche di queste modifiche.
Le novità principali sono:
Classificazione dei materiali di costruzione
La categoria "Ignifugo" decade e sarà sostituita dal gruppo di reazione al fuoco RF1 (nessun contributo all'incendio).
Piccole costruzioni
La categoria "Piccole costruzioni" di nuova creazione raggruppa:
a: edifici di ridotta elevazione (altezza totale sino a 11 m)
b: edifici con le seguenti dimensioni massime e caratteristiche:
- max. 2 piani fuori terra; max. 1 piano interrato
- somma complessiva delle superfici 600 m2
- abitazioni monofamiliari
- abitazioni non adibite ad albergheria o equivalente
In questa categoria, la tipologia costruttiva dei locali di installazione per apparecchi a consumo di combustibili gassosi è libera. Sinora veniva richiesto un coefficiente minimo EI 30 (G1; capitolo 9.2.3.1).
Inoltre, per le "piccole costruzioni" è ammesso il condotto dei fumi coassiale (LAS; T080) per una caldaia a gas, senza prescrizione di misure antincendio per il passaggio attraverso l'edificio. Ne conseguono modifiche della direttiva G1 ai capitoli 11.5.3 e 19.11.5.
Per gli apparecchi a gas è determinante la direttiva gas G1. Il requisito che prevede due aperture per la ventilazione nel locale a partire da una potenza termica nominale installata >70kW continua a valere. Potenze termiche maggiori comportano in genere anche un carico termico maggiore per l'aria presente in un locale. Le aperture servono quindi in modo particolare a garantire un cambio d'aria minimo, tra l'altro necessario in relazione alla "FAQ Punto 7: Giunti smontabili – zone EX".
Ai sensi del capitolo G1 4.7.4.2 (Sorveglianza della fiamma) in linea di principio gli apparecchi a gas utilizzati all'interno devono disporre di un sistema di sorveglianza della fiamma (denominato anche valvola di sicurezza).
Secondo il capitolo 17 "Disposizioni transitorie" si può continuare ad utilizzare gli apparecchi che erano già stati installati e fatti funzionare prima dell'entrata in vigore di tale esigenza, nella misura in cui è possibile rispettare gli obiettivi primari di protezione. La competente azienda del gas responsabile della sicurezza determina se ciò è il caso.
L'utilizzazione di cucine a gas prive di sistemi di sorveglianza della fiamma necessita in ogni caso un maneggiamento attento. Le indicazioni per un funzionamento sicuro figurano anche nel flyer al seguente link:
Flyer Informazioni importanti sulla sicurezza web.pdf
Die wichtigsten Anpassungen findet man geordnet nach Kapiteln im Dokument "Änderungsübersicht G1 2012 – G1 2017".Â
Der Anschluss von einem Bunsenbrenner mit einem vollsynthetischen Schlauch ist unter Vorbehalt folgender Punkte möglich:         Â
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